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Perequazione pensioni INPS 2018. Ricorso CEDU

          Dopo due anni di mancato adeguamento dei trattamenti pensionistici, il ministro del Lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti, con decreto del 20 novembre 2017, ha fissato all’1,1% l’indice di rivalutazione provvisorio per il 2018, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo.
L’Inps, con la circolare n. 186 del 21 dicembre 2017, ha indicato i criteri di erogazione della perequazione che sarà piena solo per coloro che percepiscono trattamenti pensionistici complessivamente non superiori a tre volte il trattamento minimo in vigore nel 2017 (501,89 euro mensili per 13 mensilità).

Perequazione pensioni INPS 2018. Ricorso CEDU

       Da: FEDERMANAGER ROMA

Oggetto: Perequazione delle pensioni 2018-contributo iscritti ai fondi speciali – requisiti per la pensione di vecchiaia – blocco perequazione 2012-2013 – ricorso CEDU
Seguiranno a breve informazioni sul ricorso al CEDU da trasmettere eventualmente sul blocco della perequazione 2012-2013.

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 280/2017, il Decreto 20 novembre 2017 emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, che indica il valore provvisorio di variazione percentuale, salvo conguaglio, della perequazione delle pensioni che viene riconosciuto sulle pensioni erogate nel 2018. L’art. 2 del suddetto Decreto, infatti, ha stabilito che la percentuale provvisoria di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2017, con decorrenza 1° gennaio 2018, è determinata in misura pari all’1,1%.

A seguito dell’emanazione del citato Decreto, l’INPS ha pubblicato la relativa circolare n. 186/2017 che, per vostra comodità, si allega alla presente. Con la suddetta circolare l’Istituto conferma che la rivalutazione delle pensioni viene effettuata secondo i criteri indicati dall’art. 34 della legge n. 448/1998 e cioè:

 Fasce  da a  Indice del coefficiente
di perequazione
da attribuire
 Fino a 3 volte il T.M. INPS  € 0,00  € 1.505,67  100%
 Oltre 3 e fino a 4 volte  € 1.505,68  € 2.007,56  95%
 Oltre 4 e fino a 5 volte  € 2.007,57  € 2.509,45  75%
 Oltre 5 e fino a 6 volte  € 2.509,46  € 3.011,34  50%
 Oltre 6 volte  € 3.011,34  50%

Con la stessa circolare in commento viene inoltre formalmente comunicata la cessazione dell’applicazione del contributo di solidarietà per gli iscritti agli ex Fondi speciali (tra cui l’ex INPDAI) che era stato introdotto dal comma 1, art. 24 della legge n. 214/2011. La circolare dell’Istituto, poi, ricorda che a decorrere dal 1° gennaio 2018, vengono modificati i requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici dipendenti del settore privato (nonché per le lavoratrici autonome) che, quindi, possono ora accedere alla pensione di vecchiaia (e all’assegno sociale) con 66 anni e 7 mesi di età. Nulla cambia per l’accesso alla pensione anticipata per cui restano necessari, quindi, 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.

Si informa, infine, che a valle della notizia dell’accoglimento da parte della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, di un ricorso presentato contro la sentenza n. 250/2017 della Corte Costituzionale, abbiamo fissato per domani, insieme a CIDA e Manageritalia, uno specifico incontro con i nostri legali. Ovviamente, la delicatezza e la complessità della materia impongono un’attenta valutazione tecnico-giuridica della questione ma saremo comunque in grado di fornirvi a stretto giro informazioni più chiare e dettagliate sull’argomento.